Analizziamo la fattispecie dei danni contrattuali cagionati a terzi con un occhio alle eventuali possibilità di copertura assicurativa.
Il ricorso alla copertura assicurativa per i danni da responsabilità civile avviene al fine di proteggere il proprio patrimonio da richiesta di risarcimento di terzi per i danni involontariamente cagionati. Gli atti illeciti che possono portare il terzo danneggiato a richiedere il risarcimento nascono da due diverse tipologie di obbligazioni: una di tipo extracontrattuale ed una contrattuale.
Le violazioni delle obbligazioni di tipo extracontrattuali sono quelle che ledono i diritti assoluti (diritto alla vita, alla salute, alla proprietà, eccetera). Comportamenti che cagionino un danno corporale, materiale o patrimoniale ingiusto tra due soggetti che possono anche non avere alcun legame tra loro. Esempio da scuola elementare: il vaso che, dal mio davanzale, cade in testa allo sconosciuto passante. Ma anche i danni che una ditta di scavi, durante il proprio lavoro, cagioni a terzi come tranciare fili o tubazioni non oggetto della lavorazione. Situazioni facilmente assicurabili con una “banale” polizza RCT.
Le violazioni delle obbligazioni contrattuali, invece, sono una fattispecie particolare. Non volendo per ragioni di spazio e di tempo tediare il lettore con un trattato di diritto, ma restando nell’ambito dei professionisti, vi dico che possono assicurate nella assicurazioni di RC professionali anche le obbligazioni contrattuali.
Il professionista è colui che presta a terzi la propria attività solitamente di tipo intellettuale caratterizzata da particolari conoscenze tecniche o scientifiche. In capo al professionista sorgono principalmente due diversi tipi di obbligazioni:
- Obligazioni di risultato (es.: l’architetto che deve progettare una casa, l’ingegnere che deve realizzare un macchinario);
- Obbligazione di mezzi (es.: l’avvocato che deve difendere il cliente, il medico che cura il paziente)
L’eventuale inadempienza contrattuale nelle obbligazioni di risultato avvengono nel momento in cui il danneggiato dimostra il diritto al credito (esibendo il contratto) e l’inadempienza del debitore. La copertura di RC professionale limita solitamente la portata delle garanzie sottoscrivibili soprattutto per i danni di tipo patrimoniale (si veda per esempio che sono poche le Compagnie che concedono la copertura per la “mancata rispondenza”). Per cui vanno approfondite bene le garanzie, l’ambito di applicazione e le eventuali esclusioni non dando mai per scontato che “tutto” sia coperto. Anzi!
L’obbligazione di mezzi è ancora più “complicata” in quanto nell’esecuzione del contratto il professionista non deve conseguire “per forza” un risultato ma “impegnarsi” a conseguirlo con tutte le proprie conoscenze e capacità. Per cui un avvocato, se ha operato con la diligenza richiesta, non dovrà rispondere di un danno se il proprio cliente dovesse essere condannato. Art. 2236 del codice civile stabilisce che “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d`opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. Per dimostrare l’illecita violazione dell’obbligazione, quindi, il creditore deve dimostrare il dolo o la colpa grave del professionista stesso (inversione dell’onere della prova).
Va da sé che i casi di dolo sono tutti inassicurabili per legge. Restano, invece, assicurabili (con patto speciale, in verità sempre ricompreso nell’RC professionale) la fattispecie del danno cagionato con colpa grave. Fermo restando che per i danni extracontrattuali, per i quali mi riprometto un apposito approfondimento in futuro, solitamente la copertura assicurativa presenta sicuramente meno insidie.
Ilie Rizzato